1. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, puo' ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
