Per la concessione da parte della Comunita' degli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione e delle anticipazioni previste all'articolo 21 della Convenzione e ai corrispondenti articoli della decisione nonche', eventualmente, per progetti o programmi che presentano un carattere d'urgenza, e' istituita dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 e dal regolamento interno del Comitato una procedura accelerata.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
