1. - Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. - La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del Comitato. In quest'ultimo caso, lo Stato ACP interessato, conformemente all'articolo 113, paragrafo 5 della convenzione, puo' trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonche' essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art19 · fonte su Normattiva