Ai fini dell'informazione prevista all'articolo 14, paragrafo 2, nonche' per permettere la documentazione degli Stati membri, la Commissione raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati, paesi e territori associati e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle Istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione i dati necessari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art17 · fonte su Normattiva