1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori e dai dipartimenti francesi d'oltremare o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorita' responsabili del o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti all'articolo 40, paragrafo 2 della Convenzione, all'articolo 1 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata prevista allo articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
