1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme. 2. L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e' aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
