1. - I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme. 2. - L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato nell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), e' aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art9 · fonte su Normattiva