Fatte salve le disposizioni degli articoli 13 - 16 e senza pregiudizio delle attribuzioni conferite dalla Comunita' alla Banca per la gestione di taluni aiuti, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
