[1]PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

[3]Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5, sono considerati: 1. come prodotti originari della Jugoslavia:

  • a)i prodotti totalmente ottenutivi;
  • b)i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunita', ai sensi del paragrafo 2 cui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all'articolo 3, paragrafo 3. 2. come prodotti originari della Comunita':
  • a)i prodotti totalmente ottenutivi;
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo I di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art1 · fonte su Normattiva