[1]PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
[2]ARTICOLO 1
[3]Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5, sono considerati: 1. come prodotti originari della Jugoslavia:
- a)i prodotti totalmente ottenutivi;
- b)i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunita', ai sensi del paragrafo 2 cui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all'articolo 3, paragrafo 3. 2. come prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti totalmente ottenutivi;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo I di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
