La Commissione - tramite il suo ufficio di collegamento - e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Detto ufficio da' e raccoglie tutte le informazioni di carattere generale atte a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande. Esso interviene in particolare nelle procedure previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, ed all'articolo 10, paragrafo 4.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
