La Commissione - tramite il suo ufficio di collegamento - e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Detto ufficio da' e raccoglie tutte le informazioni di carattere generale atte a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande. Esso interviene in particolare nelle procedure previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, ed all'articolo 10, paragrafo 4.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art11 · fonte su Normattiva