Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' a carattere industriale, attivita' a carattere commerciale, attivita' artigiane e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
