Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', nonche' la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art18 · fonte su Normattiva