Le domande relative all'aiuto di cui all'articolo 20 della Convenzione, presentate alla Comunita', sono corredate dei dati economici e finanziari utili per valutare le conseguenze risultanti per l'economia dello Stato interessato dalle difficolta' particolari e straordinarie che possono motivare la concessione dell'aiuto eccezionale della Comunita'. In particolare, quando le difficolta' derivano da un crollo dei prezzi mondiali, l'aiuto chiesto e' concesso tenendo conto dell'importanza che il prodotto o i prodotti in questione hanno per l'economia dello Stato interessato, nonche' della situazione economica di detto Stato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art10 · fonte su Normattiva