Art. 11 (Prtotocollo n. 6)
1. Le domande di anticipazioni di cui all'articolo 21 della Convenzione sono presentate dagli organismi nazionali o interstatali che si propongono di rimediare alle conseguenze delle fluttuazioni dei corsi dei prodotti, oppure dalle associazioni di produttori, con l'accordo dello Stato associato o degli Stati associati interessati. 2. Le anticipazioni possono essere concesse per un massimo di 3 anni, indipendentemente dalla durata di applicazione della Convenzione. Esse sono esenti da interessi nel termine di rimborso stipulato. 3. Il rimborso delle anticipazioni e il pagamento di eventuali indennita' di mora sono garantiti dallo Stato associato o dagli Stati associati interessati.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
