La cooperazione tecnica generale prevista all'articolo 19 della Convenzione comprende in particolare:

  • a)l'assegnazione di borse di studio, di tirocinio e d'insegnamento per corrispondenza per la formazione ed il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati associati, da attuare in linea di massima in detti Stati;
  • b)l'organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati associati, in particolare per il personale dei servizi e degli stabilimenti pubblici degli Stati associati o delle imprese;
  • c)l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati associati, per una determinata missione e per un periodo limitato;
  • d)la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
  • e)l'organizzazione di sessioni di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati e di sessioni di perfezionamento per funzionari di detti Stati;
  • f)studi settoriali;
  • g)studi riguardanti le prospettive ed i mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o relativi a problemi che interessano gli Stati associati nel loro insieme;
  • h)l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita', nonche' la buona realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art3 · fonte su Normattiva