[1]di Cooperazione
[2]Le forme di cooperazione tra le Parti nei settori previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, possono includere: a. visite ufficiali e riunioni bilaterali; b. visite ufficiali a navi da guerra, aeromobili e unita'; c. scambio di conoscenze, competenze ed esperienze militari; d. presenza e partecipazione a corsi, esercitazioni e manovre militari; e. partecipazione ad altre attivita' ufficiali organizzate dalle Parti; f. qualsiasi altra forma di cooperazione che possa essere concordata dalle Parti.
Testo vigente dal 25 giugno 2026
