finanziarie 1. Il Governo italiano versera' alla FAO una somma sufficiente a coprire tutte le spese relative ai locali le attrezzature, le utenze, le forniture, le strutture mediche ed il personale locale di cui alla presente Appendice, il cui importo, come indicato nell'Allegato V, e' stimato approssimativamente a circa $US 523.352. l'Allegato V forma parte integrante della presente Appendice e dell'Accordo. 2. Entro il 30 giugno 1997 il Governo versera' alla FAO la somma di cui al precedente paragrafo 1. 3. A Chiusura della Conferenza, la FAO fornira' al Governo un rendiconto dettagliato delle spese da essa realmente sostenute, ed a carico del Governo, in conformita' con il presente Accordo. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Gli obblighi della FAO di cui al presente Accordo si limitano alla somma effettivamente versata dal Governo. 4. La FAO fornira' al Segretariato le fatture dettagliate relative a tutte le spese di trasmissione per comunicazioni e che il Segretariato dovra' rimborsare. Ref: alb. copl«hostagmt.m28

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~appendice-a-art4 · fonte su Normattiva