1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non iniziera' fino a che le Parti Contraenti non abbiano reciprocamente convenuto che, in conformita' all'articolo 21 del presente Accordo, per tali dati si prevede un livello di protezione che soddisfa i requisiti della legislazione nazionale della Parte contraente che li fornisce. 2. Nell'ambito del presente articolo, le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente la normativa relativa alla protezione dei dati personali.
Testo vigente dal 21 giugno 2005
