1. Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, o pregiudicare qualunque interesse professionale o commerciale legittimo, l'assistenza puo' essere rifiutata oppure fornita nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita. 2. Qualora l'Amministrazione richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione adita, essa ne da menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione adita qualora esistano motivi per ritenere che interferisca con indagini, procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione adita consulta l'Amministrazione richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art19 · fonte su Normattiva