relative alle infrazioni doganali 1.Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attivita', progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2.Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.
Testo vigente dal 21 giugno 2005
