relative alle infrazioni doganali 1.Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attivita', progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2.Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art4 · fonte su Normattiva