[1]particolari

[2]1. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, si considerano:

  • 1)prodotti originari di Ceuta e Melilla:
  • a)i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
  • b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
  • i)tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma- zioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure
  • ii)tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunita', purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni su- periori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8;
  • 2)prodotti originari dell'Algeria:
  • a)i prodotti interamente ottenuti in Algeria;
  • b)i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
  • i)tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma- zioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure
  • ii)tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comu- nita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati ogget- to di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

[3]2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

[4]3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art39 · fonte su Normattiva