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1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato, e' sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi. 2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformita' allo Statuto della Corte.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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