1. Ciascuno Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:
- a)di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto e' stato stipulato o da dove il viaggiatore e' partito;
- b)di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione. 2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti. 3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potra' in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prendera' effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
1Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
