Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 64 — Applicazione a territori designati
- 1)Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designali nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
- 2)Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intende autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito in virtu' dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
- 3)Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo I del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, peraltro da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.
- 4)Se un territorio al quale si applica il presente Accordo in virtu' del paragrafo I diviene indipendente, il Governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esso ha assunto i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine stabilito per l'esecuzione della notifica.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
