[1]Articolo VIII Deposito e registrazione

[2]1. La presente Convenzione e il Regolamento devono essere depositati presso l'Organizzazione e il Segretario generale trasmettera' copie autenticate a tutti i governi degli Stati che hanno firmato questa Convenzione o hanno aderito ad essa. 2. Quando la presente Convenzione entrera' in vigore il testo sara' trasmesso dalla Segreteria generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione in accordo all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1085~convenzione-artviii · fonte su Normattiva