[1]Articolo VIII Deposito e registrazione
[2]1. La presente Convenzione e il Regolamento devono essere depositati presso l'Organizzazione e il Segretario generale trasmettera' copie autenticate a tutti i governi degli Stati che hanno firmato questa Convenzione o hanno aderito ad essa. 2. Quando la presente Convenzione entrera' in vigore il testo sara' trasmesso dalla Segreteria generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione in accordo all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
