[1]ARTICOLO IV.

[2]1. I certificati di navigabilita', i brevetti di abilitazione, e le licenze rilasciate da una Parte contraente o rese valide e ancora in vigore saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. 2. Ogni Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, per quanto riguarda il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze, concessi ai propri cittadini dalla altra Parte contraente o da un Paese terzo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artiv · fonte su Normattiva