[1]ARTICOLO IV.
[2]1. I certificati di navigabilita', i brevetti di abilitazione, e le licenze rilasciate da una Parte contraente o rese valide e ancora in vigore saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. 2. Ogni Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, per quanto riguarda il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze, concessi ai propri cittadini dalla altra Parte contraente o da un Paese terzo.
Testo vigente dal 17 febbraio 1978
