Art. 12 — Licenze e certificati
I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
