di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', quelli di competenza e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente durante il loro periodo di validita', subordinatamente alle disposizioni de1 paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, la validita' dei certificati di navigabilita, di quelli di competenza o delle licenze concessi o convalidati ai propri cittadini da parte dell'altra Parte Contraente o di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art10 · fonte su Normattiva