Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1968 al 6 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' di cui sopra in base alle direttive del CIPE:

  • a)sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici da imprese industriali o loro consorzi;
  • b)sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;
  • e)sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento - dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE. La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 6 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art4 · fonte su Normattiva