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Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. ((L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

  • a)sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
  • b)sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
  • c)sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
  • d)sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento)). In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.12
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 luglio 1971, n. 428, convertito, senza modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.588

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Il D.L. 5 luglio 1971, n. 428, convertito, senza modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.588 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevata da 100 a 150 miliardi di lire. L'ulteriore somma di lire 50 miliardi sara' versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo."

L. 14 ottobre 1974, n. 652

2

La L. 14 ottobre 1974, n. 652 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrata con l'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, e' elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sara' versata sul fondo speciale costituito presso l'istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo 4."

Testo in vigore dal 2 gennaio 1975 al 22 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art4 · fonte su Normattiva