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Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' di cui sopra in base alle direttive del CIPE:

  • a)sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici da imprese industriali o loro consorzi;
  • b)sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;
  • e)sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento - dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE. La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 luglio 1971, n. 428, convertito, senza modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.588

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Il D.L. 5 luglio 1971, n. 428, convertito, senza modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.588 ha disposto (con l'art. 1) che "L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevata da 100 a 150 miliardi di lire. L'ulteriore somma di lire 50 miliardi sara' versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo."

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 2 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art4 · fonte su Normattiva