- a)Le Parti contraenti si consulteranno su tutti i problemi di comune interesse sollevati dall'applicazione della presente convenzione, della convenzione di Parigi e, in particolare, degli articoli 20 e 22 c) di quest'ultima.
- b)Esse si consulteranno sull'opportunita' di procedere alla revisione della presente convenzione al termine di un periodo di cinque anni dopo la data della sua entrata in vigore e, a richiesta di una Parte contraente, in qualsiasi altro momento.
Testo vigente dal 27 aprile 1974
