(1) Nessuno Stato Contraente accordera' la protezione diplomatica o avanzera' rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia. (2) Agli effetti del par. (1), la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art27 · fonte su Normattiva