Il consenso delle parti a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione viene considerato, salvo stipulazione contraria, come implicante la rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Uno Stato Contraente puo' esigere, come condizione al suo consenso a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, che siano esauriti i ricorsi amministrativi o giudiziari interni.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art26 · fonte su Normattiva