(1) Il Tribunale decide su tutte le questioni a maggioranza dei voti dei suoi membri. (2) La sentenza e' resa per iscritto; essa e' firmata dai membri del Tribunale che hanno votato a suo favore. (3) La sentenza deve rispondere a tutte le deduzioni sottoposte al Tribunale e deve essere motivata. (4) Ogni membro del Tribunale puo' far allegare alla sentenza sia il suo parere personale - condivida egli o meno l'avviso della maggioranza - sia la menzione del suo dissenso. (5) Il Centro non pubblica alcuna sentenza senza il consenso delle parti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art48 · fonte su Normattiva