(1) Il Segretario Generale invia sollecitamente alle parti copie certificate conformi della sentenza. Si considera che la sentenza sia stata resa il giorno dell'invio di tali copie. (2) Su istanza di una delle parti, da presentarsi entro 45 giorni dall'emanazione della sentenza, il Tribunale, dopo notifica all'altra parte, puo' statuire su tutte le questioni sulle quali abbia omesso di pronunciarsi nella sentenza e correggere ogni errore materiale contenuto nella sentenza. La sua decisione fa parte integrante della sentenza ed e' notificata alle parti nelle stesse forme previste per la sentenza. I termini previsti all'articolo 51, par. (2) e all'articolo 52, par. (2) decorrono dalla data in cui e' stata presa la decisione corrispondente.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art49 · fonte su Normattiva