1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima, informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi che le sono state ufficialmente presentate. 2. Il Comitato dell'articolo 22 e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
