1. La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' finanziati dal Fondo sono posti in atto dagli Stati associati, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. La Commissione si accerta del pari delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate dal Fondo sono utilizzate dai beneficiari. 3. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, prende le necessarie decisioni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
