Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 19 del titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, nonche' i contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, sono espressi in unita di conto. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri, scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~accordo-art27 · fonte su Normattiva