1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previste all'articolo 165 sia completato entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al piu' tardi a tale data la Commissione notifica allo Stato ACP richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione. 2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 164 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 170, paragrafo 1 entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali, non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni. 4. Alla data del 30 settembre successivo al ricevimento delle richieste la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento della procedura di istruzione dell'insieme delle richieste di trasferimento.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
