1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impieghi da effettuare durante ciascun esercizio finanziario. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui allo articolo 21 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinera' la loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23 del presente Accordo. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13 del presente Accordo. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari. 3. I fondi, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti o programmi adottati alle condizioni di cui agli articoli 9 - 17, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario. 4. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilita' e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno della loro esigibilita' in rapporto all'unita' di conto definita dal Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni della decisione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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