1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunita' o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente Protocollo presentando alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
- a)un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione o
- b)un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti di tale Stato o
- c)un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunita', da una parte, gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya, dall'altra, o
- d)un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c) possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. Fino al 1 luglio 1977 l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, non puo' essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP - da prodotti d'uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria esportati in uno o piu' nuovi Stati membri o - da prodotti d'uno o piu' nuovi Stati membri esportati in uno o piu' Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria, nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 3.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
