Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunita' sia sugli altri mercati esteri. Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunita' e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art34 · fonte su Normattiva