1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalita', si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficolta', relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri. Le istituzioni competenti della Comunita' forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art6 · fonte su Normattiva