[1]PROTOCOLLO N. 2

[2]RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA.

[4]Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 40 della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati: - incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP; - miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle piu' sprovvedute; - instaurazione di relazioni economiche piu' equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare;

[5]- miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche; - diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche; - cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art1 · fonte su Normattiva