1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare. Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunita' a norma dell'articolo 54 della Convenzione. 2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, e' considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
