1. a) Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.

  • b)Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione, questo programma viene sottoposto, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunita', a norma dell'articolo 113. 2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art148 · fonte su Normattiva