Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorita' competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta, - la conclusione di contratti i mediante accordo diretto, - l'esecuzione in economia. Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
