Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorita' competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta, - la conclusione di contratti i mediante accordo diretto, - l'esecuzione in economia. Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art19 · fonte su Normattiva