Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita',

  • 1)le operazioni il cui costo stimato e' inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunita' e sempreche' lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali;
  • 2)fatto salvo il punto 1), si ricorrera' ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU. L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilita' di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilita' di una piu' ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale;
  • 3)per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entita' o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potra' altresi' ricorrere all'esecuzione in economia.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art234 · fonte su Normattiva