Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunita' e' disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalita' proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformita' alle disposizioni della presente convenzione. Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunita' puo' portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 199. Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:

  • a)altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita';
  • b)azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art82 · fonte su Normattiva